Comprare casa a Lignano da acquirente estero è possibile, ma richiede di muoversi con ordine: regole sull’acquisto da parte di stranieri, tracciabilità dei pagamenti, imposte d’acquisto, tributi locali e, per chi affitta, obblighi fiscali e amministrativi. Questa guida percorre l’intera operazione, dall’offerta all’eventuale rivendita, con i riferimenti normativi essenziali.
Come caso di lavoro si usa un acquisto da €1.000.000: un importo abbastanza alto da rendere ben visibili gli effetti di imposte, verifiche bancarie e costi accessori. Tutti gli importi indicativi vanno poi ricalcolati sul caso concreto.
Il quadro legale per un acquirente estero
Comprare un immobile in Italia è, in linea generale, possibile anche per gli acquirenti esteri, ma la regola di fondo cambia in base a cittadinanza e status. Per i cittadini extra-UE (o, più in generale, per chi non rientra nelle categorie “libere”), la possibilità di acquistare può dipendere dalla cosiddetta “condizione di reciprocità”: l’Italia consente l’acquisto se lo Stato del cittadino estero consente analogamente agli italiani di acquistare in condizioni equivalenti. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) descrive espressamente questo principio e il relativo controllo.
Per un acquirente estero, due prerequisiti pratici sono quasi sempre necessari.
Codice fiscale italiano. È richiesto per intestarsi l’immobile, stipulare atti e contratti e per interagire con banca, notaio e uffici. L’Agenzia delle Entrate prevede procedure dedicate anche per i cittadini stranieri.
Identificazione e tracciabilità (antiriciclaggio). L’acquisto immobiliare e i movimenti di importo elevato (come un prezzo di €1.000.000) rientrano tra le operazioni per cui i soggetti “obbligati” (banche, notai, professionisti) devono applicare misure di adeguata verifica: identificazione del cliente e del titolare effettivo, valutazione dello scopo e della natura del rapporto e, se serve, controlli rafforzati. Lo prevedono il D.Lgs. 231/2007 e le disposizioni applicative della Banca d’Italia sulla clientela.
Un conto corrente in Italia non è sempre un obbligo giuridico, ma nella prassi è spesso la soluzione più semplice per pagare acconti e saldo con strumenti tracciabili, gestire addebiti e tributi locali e ridurre complessità e tempi delle verifiche bancarie. Per i conti “non residenti” le banche chiedono tipicamente un documento d’identità e il codice fiscale, oltre alla prova di residenza all’estero e a informazioni sulla situazione finanziaria e sul motivo di apertura (l’acquisto di una casa è un motivo tipico).
Come si struttura l’operazione in Italia
In Italia la compravendita residenziale si può leggere come una sequenza di tre “soglie” contrattuali, ciascuna con impatti fiscali, bancari e di rischio.
Proposta d’acquisto (con eventuale caparra). È uno strumento comune per bloccare il bene e formalizzare prezzo e condizioni, ma va pensata già in logica antiriciclaggio e bancaria: su un importo importante la banca può chiedere documentazione del “perché” del bonifico e del collegamento con l’operazione immobiliare, e la proposta può aiutare. Non esiste però una regola unica: molte banche, per importi elevati, preferiscono vedere anche il preliminare, gli atti notarili o documenti più completi. Questo deriva dalla discrezionalità sul “rischio” nell’adeguata verifica e dalle misure rafforzate quando opportuno.
Preliminare di compravendita (compromesso). È la vera spina dorsale dell’operazione: disciplina tempi, condizioni, conformità, pagamento degli acconti, penali e caparra. Dal punto di vista fiscale il preliminare va registrato e, se contiene somme non soggette a IVA (caparre e acconti), può generare imposta di registro proporzionale su tali somme, oltre a imposte fisse e bolli, secondo le regole illustrate dalla guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Rogito notarile (atto definitivo). È l’atto che trasferisce la proprietà e quello che, in genere, chiude anche il ciclo delle richieste bancarie (saldo del prezzo, eventuale mutuo, iscrizione dell’ipoteca). Il notaio è il perno anche operativo: l’acquirente versa al notaio le imposte indirette dovute e il notaio provvede al versamento e agli adempimenti di registrazione, trascrizione e voltura.
Pagamenti: tracciabilità e giustificativi bancari
Per un acquisto da €1.000.000 i pagamenti devono essere tracciabili (bonifico, assegno circolare non trasferibile e simili). Le soglie sull’uso del contante cambiano nel tempo; al marzo 2026 varie fonti di riferimento indicano un limite generale di €5.000. Su una compravendita immobiliare il contante non è comunque una via praticabile: gli strumenti tracciabili sono lo standard.
Una domanda ricorrente è se la proposta accettata basti a giustificare la transazione davanti alla banca. Può essere sufficiente per alcuni passaggi, ma non è garantito. Il motivo è strutturale: l’adeguata verifica richiede alle banche di comprendere scopo e coerenza economica dell’operazione; su importi elevati e con elementi cross-border (acquirente non residente, fondi in arrivo dall’estero) la banca può chiedere documenti ulteriori, come il preliminare registrato, l’atto notarile, fatture o evidenze sulla provenienza dei fondi. Questa variabilità discende dal modello “risk-based” previsto dalle disposizioni bancarie in materia di antiriciclaggio.
Imposte e costi di acquisto su un immobile da €1.000.000
Vanno distinti i due casi davvero decisivi: acquisto da privato e acquisto da impresa con vendita soggetta a IVA. Le imposte cambiano in modo sostanziale e, su €1.000.000, l’impatto percentuale è molto rilevante.
Seconda casa senza benefici “prima casa”: il quadro base
L’Agenzia delle Entrate riepiloga esplicitamente che, senza benefici “prima casa”:
- se il venditore è un privato (o un’impresa con vendita esente IVA), l’imposta di registro è del 9% (con un minimo di €1.000) e le imposte ipotecaria e catastale sono €50 + €50;
- se il venditore è un’impresa con vendita soggetta a IVA, l’IVA è del 10% (oppure del 22% per gli immobili nelle categorie A/1, A/8, A/9) e registro, ipotecaria e catastale sono €200 + €200 + €200.
In sintesi: per una seconda casa “non di lusso” acquistata da impresa con IVA, l’aliquota tipica è il 10%, mentre il 22% riguarda i casi “di lusso” (A/1, A/8, A/9) nella sintesi dell’Agenzia.
Un esempio numerico su €1.000.000
L’esempio che segue serve a fissare gli ordini di grandezza. Non sostituisce un calcolo su rendita catastale e delibera locale, ma consente di capire le proporzioni.
Scenario A: acquisto da impresa con IVA (seconda casa non A/1, A/8, A/9). IVA al 10% su €1.000.000 = €100.000. Imposte fisse: registro €200 + ipotecaria €200 + catastale €200 = €600, secondo il riepilogo dell’Agenzia delle Entrate.
Scenario B: acquisto da privato (o da impresa in esenzione IVA). Imposta di registro al 9% sulla base imponibile (con un minimo di €1.000), più ipotecaria €50 e catastale €50. La parte delicata è la base imponibile: spesso (ma non sempre), per le compravendite residenziali tra privati, la tassazione può essere ancorata al valore catastale anziché al prezzo, con il meccanismo noto come “prezzo-valore”, quando applicabile. In assenza della rendita catastale va tenuto presente che il registro al 9% non si applica automaticamente al prezzo di un milione: si calcola sulla base imponibile prevista dalla normativa e/o sull’opzione “prezzo-valore” quando utilizzabile, e si stima dopo aver visto rendita e dati catastali.
Per un’idea a range (senza inventare coefficienti): se, ad esempio, la base imponibile fosse €400.000, il registro sarebbe circa €36.000; se fosse €600.000, circa €54.000, a cui aggiungere €100 di ipocatastali (50+50). L’ordine di grandezza è quindi spesso di decine di migliaia di euro, contro i €100.000 (o più) dell’IVA in caso di acquisto soggetto a IVA.
I costi non fiscali da mettere in conto
Provvigione d’agenzia. Con una provvigione del 4% + IVA su €1.000.000 si arriva a €40.000 + IVA (tipicamente al 22%), cioè €48.800 complessivi. La percentuale non è fissata per legge: è contrattuale e di mercato (varia per zona e servizio), ma nel preventivo va trattata come dato fissato dal mandato o dall’accordo con l’agenzia.
Notaio. Non esiste un importo fisso per tutti: dipende da prezzo, complessità, mutuo, numero di formalità e urgenze. Il punto fermo è che serve un preventivo scritto del notaio scelto e che i costi sono parte integrante del piano finanziario.
Traduzioni, interprete, procura. Se l’acquirente non comprende pienamente l’italiano, nella prassi notarile può essere necessario un interprete o una procura: non è una tassa, ma un costo e una tempistica da pianificare, soprattutto se si firma dall’estero.
Mutuo per stranieri su una seconda casa: fattibilità, documenti e costi
Un mutuo a uno straniero per una seconda casa è fattibile?
Sì: non è vietato, ma è tipicamente un’operazione più selettiva rispetto a un mutuo “prima casa” concesso a un residente. In concreto incidono:
- profilo AML/KYC e residenza fiscale;
- provenienza dei redditi (lavoro dipendente, impresa, pensione e così via);
- valuta e Paese di provenienza;
- qualità dell’immobile (facilità di rivendita, vincoli, condominio);
- loan-to-value (LTV) richiesto.
Le banche non hanno tutte le stesse policy e non sempre pubblicano criteri univoci: conviene impostare una pre-istruttoria e confrontare più istituti.
La documentazione tipica richiesta
Per uno straniero o non residente, la documentazione richiesta tende a includere (con variazioni da banca a banca):
- documento d’identità (passaporto o carta d’identità UE) e codice fiscale;
- prova di residenza all’estero e dichiarazione di residenza fiscale;
- prove reddituali (buste paga, dichiarazioni dei redditi estere, bilanci per gli imprenditori), spesso con traduzione;
- documentazione dell’immobile e dell’operazione (proposta, preliminare, bozza di rogito) per legare la richiesta di credito alla transazione, nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio;
- per i cittadini extra-UE, spesso anche documentazione sul titolo di soggiorno o altri prerequisiti a seconda del caso (non sempre, ma è frequente).
I costi di un mutuo: cosa è fisso e cosa cambia
I costi di un mutuo in Italia hanno componenti abbastanza stabili nella struttura, ma valori numerici molto sensibili ai tassi del momento e al profilo del richiedente.
La voce fiscalmente più netta, e spesso sottovalutata, per una seconda casa è l’imposta sostitutiva sul finanziamento, che distingue tra prima casa e altri casi: nella prassi informativa al consumatore (Banca d’Italia) è indicata come 0,25% per la prima casa e 2% negli altri casi, tra cui tipicamente la seconda casa. L’aliquota concreta va comunque verificata sul foglio informativo del mutuo e sulla qualificazione dell’immobile nel caso specifico.
A queste voci si aggiungono:
- spese di istruttoria della banca (variabili);
- perizia tecnica;
- costi notarili legati all’ipoteca (se il mutuo è contestuale al rogito);
- assicurazioni richieste (incendio e scoppio quasi sempre; altre facoltative o richieste dalla banca).
Esempio: casa da €1.000.000, capitale proprio €700.000, mutuo €300.000
Ipotesi di lavoro: mutuo di €300.000 (il 30% del prezzo), durata 20 anni, tasso fisso del 3,5% annuo — solo per costruire un ordine di grandezza: il tasso reale dipende dal mercato del momento.
- rata mensile indicativa: circa €1.740;
- interessi totali indicativi su 20 anni: circa €117.571.
Questi numeri sono sensibili al tasso e alla durata, ma mostrano che il 30% finanziato non è un dettaglio: è un costo pluriennale.
Sul piano fiscale, la sola imposta sostitutiva al 2% su €300.000 (se applicabile come “seconda casa”) sarebbe di €6.000, oltre ai costi bancari e notarili.
Dopo il rogito: tributi locali e gestione a Lignano
A Lignano non si paga l’IMU ma l’ILIA (Friuli Venezia Giulia)
È un punto specifico e molto importante per Lignano, che si trova in Friuli Venezia Giulia.
Dal 1° gennaio 2023 nella Regione Friuli Venezia Giulia l’IMU nazionale è stata sostituita dall’ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma), istituita dalla L.R. 17/2022.
Il Comune di Lignano (codice Comune E584) ha deliberato le aliquote ILIA e per l’anno 2024 risultano, tra le principali:
- abitazione principale “di lusso” (A/1, A/8, A/9): aliquota 0,40% con detrazione di €200;
- primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale: aliquota 0,91%;
- ulteriori fabbricati abitativi oltre il “primo”: 0,91%.
Dal 2025 entra però un elemento nuovo a livello regionale: per la prima “seconda casa” (categoria ILIA “primo fabbricato ad uso abitativo”), la Regione indica che l’aliquota massima applicabile dai Comuni è stata ridotta allo 0,70%. La conseguenza pratica per chi compra un’unica seconda casa a Lignano: verificare l’aliquota ILIA dell’anno in corso e la procedura per ottenere l’aliquota corretta, in particolare se esiste un meccanismo di “scelta” del fabbricato quando se ne possiede più di uno.
Quanto può pesare l’ILIA annua su un immobile da €1.000.000?
Serve rigore: l’ILIA, come l’IMU, non si calcola sul prezzo, ma sulla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti catastali, applicando poi l’aliquota comunale. Il MEF spiega il meccanismo base della base imponibile (rendita × 1,05 × moltiplicatore, con moltiplicatori per categoria).
Una stima prudente si costruisce come range basato su rendite plausibili per un appartamento di medio pregio in una località turistica, ricordando che la rendita reale va letta in visura catastale.
Esempio illustrativo (non sostitutivo della visura):
- rendita €2.000 → base = 2.000 × 1,05 × 160 = €336.000 → ILIA allo 0,70% ≈ €2.352 l’anno; allo 0,91% ≈ €3.058 l’anno;
- rendita €4.000 → base = 4.000 × 1,05 × 160 = €672.000 → ILIA allo 0,70% ≈ €4.704 l’anno; allo 0,91% ≈ €6.115 l’anno.
Su immobili di pregio, prezzo e rendita possono divergere molto: senza la rendita, qualunque numero singolo sarebbe arbitrario.
Pagare l’ILIA dall’estero
Lignano fornisce istruzioni specifiche: se non è possibile utilizzare il modello F24, i versamenti ILIA dall’estero possono essere effettuati con bonifico, con indicazioni su causale e codici tributo. È un punto pratico essenziale per chi non risiede in Italia.
TARI e altre spese ricorrenti
TARI (tassa sui rifiuti). Il MEF chiarisce che la TARI è dovuta da chi “possiede o detiene” il locale o l’area, quindi in via ordinaria dall’utilizzatore; se però la detenzione è breve (non superiore a sei mesi), la tassa resta in capo al possessore (proprietario, usufruttuario e simili). È un punto cruciale per un uso vacanziero o con affitti brevi.
Imposta di soggiorno. A Lignano esiste una gestione comunale dell’imposta di soggiorno, tipica dei comuni turistici, con obblighi di riscossione e rendicontazione in capo a strutture e gestori; il Comune la include tra i tributi gestiti dall’ufficio competente. Se un’agenzia gestisce gli affitti, questa voce diventa operativa: chi incassa, chi versa, chi rendiconta.
Condominio, utenze, assicurazione. Non sono imposte, ma incidono sul budget annuo. In una seconda casa a Lignano è comune avere:
- spese condominiali (ordinarie, più eventuali fondi straordinari se deliberati);
- utenze e manutenzioni;
- assicurazione (almeno responsabilità civile e incendio).
Serve un commercialista italiano anche se non si affitta?
Chi non produce reddito in Italia (solo uso personale) e paga regolarmente ILIA, TARI e utenze spesso non ha bisogno di un commercialista fisso, che può comunque essere utile per:
- la gestione dei pagamenti F24 o dei bonifici dall’estero;
- le verifiche sulla corretta applicazione di aliquote e agevolazioni;
- eventuali comunicazioni o dichiarazioni legate all’ILIA.
Chi invece mette a reddito l’immobile ha molto più bisogno di un presidio fiscale italiano (vedi la sezione successiva), perché entrano in gioco ritenute, dichiarazioni, adempimenti turistici e trattati contro la doppia imposizione.
Mettere a reddito l’immobile: locazioni, cedolare secca, CIN e doppia imposizione
Conviene distinguere due mondi:
- la locazione abitativa “tradizionale” (4+4, 3+2, contratti transitori);
- le locazioni brevi con finalità turistiche (tipicamente non oltre 30 giorni, spesso tramite intermediari e portali).
Il regime fiscale italiano e la cedolare secca
La cedolare secca è un regime opzionale di imposta sostitutiva sui canoni, disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011. La normativa e i riferimenti dell’Agenzia riportano l’aliquota del 21% e la logica sostitutiva (in alternativa all’IRPEF), con i relativi collegamenti ai versamenti.
Per le locazioni brevi la disciplina è nell’art. 4 del D.L. 50/2017, che, come testo vigente, collega la cedolare secca alle locazioni brevi e prevede l’aliquota del 26% per l’opzione cedolare secca, ridotta al 21% per i redditi derivanti da contratti relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione (in pratica, la “prima” unità).
Chi affida l’immobile in gestione a un’agenzia si chiede spesso chi sia il sostituto d’imposta. Quando intervengono intermediari o portali nelle locazioni brevi, la normativa (art. 4 del D.L. 50/2017) pone obblighi di trasmissione dei dati e di gestione fiscale. In pratica: se l’agenzia incassa e riversa, spesso gestisce anche gli adempimenti connessi (comunicazioni e ritenute) e rilascia la documentazione fiscale al locatore; la dichiarazione italiana del locatore può poi essere necessaria per chiudere correttamente il ciclo, specie se la ritenuta è “in acconto” e non imposta definitiva, in base al caso concreto.
Il quadro cambia in base a:
- tipologia contrattuale (locazione breve o lunga);
- modalità di incasso (diretto o intermediato);
- residenza fiscale del locatore;
- opzione per la cedolare secca.
In concreto: chi affitta con gestione tramite agenzia o portale deve sapere che l’intermediario può avere obblighi fiscali (ritenute e comunicazioni) e che il proprietario non residente potrebbe dover presentare una dichiarazione in Italia, o verificare se la ritenuta chiude l’imposta. È un punto da definire prima di iniziare.
Adempimenti turistici: CIN, BDSR e obblighi negli annunci
Per gli affitti turistici e le locazioni brevi oggi non basta pagare le imposte: esistono anche obblighi identificativi e di conformità degli annunci.
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) sono gestiti dal Ministero del Turismo, che descrive la BDSR come banca dati nazionale e la procedura per ottenere il CIN.
La normativa primaria sul CIN è nell’art. 13-ter del D.L. 145/2023, richiamato anche nelle schede di prassi dell’Agenzia. La Gazzetta Ufficiale riporta, tra l’altro, che:
- gli intermediari e i portali hanno l’obbligo di indicare il CIN negli annunci;
- sono richiamati obblighi collegati anche alla sicurezza pubblica (art. 109 TULPS) e alle normative regionali e provinciali di settore;
- sono previste sanzioni pecuniarie per strutture e unità prive di CIN.
Per il Friuli Venezia Giulia, una pagina regionale sul turismo indica che il CIN è obbligatorio dal 1° gennaio 2025.
Un caso tipico: un acquirente austriaco compra e lascia l’immobile in gestione a un’agenzia di Lignano. In uno schema di gestione completa, l’agenzia locale spesso cura o coordina almeno:
- l’esposizione e l’inserimento corretti dei codici negli annunci (CIN e, dove applicabile, i codici regionali);
- i flussi informativi (ospiti, comunicazioni previste);
- la riscossione e la rendicontazione dell’imposta di soggiorno, se dovuta in quel Comune, come tipicamente avviene.
Doppia imposizione Italia–Austria: si paga due volte?
Per un residente fiscale austriaco che percepisce canoni da un immobile in Italia, la regola “da trattato” è normalmente questa: l’Italia può tassare il reddito immobiliare perché la fonte è in Italia, e l’Austria, come Stato di residenza, può tassare il reddito mondiale ma deve riconoscere un meccanismo per evitare la doppia imposizione, in genere il credito d’imposta o metodi equivalenti secondo l’articolato della convenzione.
Sulla convenzione Italia–Austria:
- la Gazzetta Ufficiale pubblica la convenzione (il quadro normativo);
- FiscoOggi (Agenzia delle Entrate) richiama la logica del credito d’imposta per evitare la doppia imposizione nei casi Italia–Austria (pur in un contesto specifico, il principio è quello).
In termini pratici: non si paga due volte sullo stesso reddito in senso pieno, ma molto spesso si paga in Italia e si dichiara anche in Austria, beneficiando del meccanismo di eliminazione della doppia imposizione. Il dettaglio (credito d’imposta oppure esenzione con progressività) va verificato sulla convenzione e sulla normativa austriaca applicabile al singolo contribuente.
Rivendita: plusvalenze, costi di uscita e acquisto tramite società
Rivendere come persona fisica
La regola italiana più conosciuta: la plusvalenza sulla cessione di immobili può essere imponibile se la vendita avviene entro un certo periodo (casistica generale “entro 5 anni”, con eccezioni). L’Agenzia delle Entrate riepiloga la tassazione delle plusvalenze immobiliari per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati, costruiti o ricevuti da non più di cinque anni.
Avvicinandosi alla rivendita, nel budget di uscita vanno considerati:
- la provvigione d’agenzia lato vendita, spesso inferiore a quella lato acquisto (1–2% è una forchetta comune, ma dipende dall’accordo);
- il costo notarile e le spese di cancellazione di vincoli e ipoteche, se presenti;
- eventuali costi di regolarizzazione o documenti tecnici richiesti dal mercato, anche se non fiscali;
- la gestione del rimpatrio dei fondi: lato banca possono tornare le verifiche antiriciclaggio su provenienza e coerenza dei flussi (vendita, rogito, incassi).
Comprare o vendere tramite società: perché nella pratica quasi mai
Comprare una seconda casa tramite una società è possibile, ma spesso inefficiente se l’obiettivo è la vacanza, l’uso personale e qualche locazione.
I motivi tipici sono i seguenti.
Niente cedolare secca. La cedolare secca è un regime sostitutivo collegato all’IRPEF e pensato per le locazioni delle persone fisiche; per le società si entra nelle logiche del reddito d’impresa e delle imposte societarie (IRES e IRAP), con contabilità, bilanci, dichiarazioni e regole di deducibilità.
Tassazione strutturale della plusvalenza e contabilità. Una società contabilizza l’immobile tra le attività e la sua cessione genera componenti di reddito d’impresa; la pianificazione fiscale è completamente diversa dall’orizzonte della persona fisica, dove la plusvalenza può anche non essere imponibile oltre determinati casi.
Aliquota IRES e possibili eccezioni. L’aliquota ordinaria IRES è storicamente al 24% (art. 77 del TUIR) e su specifiche fattispecie possono esistere addizionali o regimi speciali, non pertinenti alla maggior parte degli acquisti di seconde case. È una delle ragioni per cui, nella prassi della seconda casa, la società è poco usata: comporta un carico di compliance e pianificazione tipicamente non proporzionato al beneficio.
Rischio di riqualificazioni e profili cross-border. Se la società è estera e affitta in Italia, entrano in gioco questioni di fiscalità internazionale (stabile organizzazione, ritenute, IVA sui servizi accessori) e l’assistenza professionale diventa praticamente indispensabile.
In sintesi operativa
Per un acquirente estero che compra a Lignano una seconda casa da €1.000.000, i punti davvero determinanti prima di firmare sono questi:
- identificare correttamente il venditore (privato o impresa), perché cambia il carico fiscale (registro al 9% oppure IVA al 10% con imposte fisse), come sintetizzato dall’Agenzia delle Entrate;
- predisporre il codice fiscale e impostare fin da subito la gestione antiriciclaggio e bancaria della provenienza dei fondi e dei documenti da esibire (proposta, preliminare, rogito);
- ricordare che a Lignano la patrimoniale locale è l’ILIA (non l’IMU), con aliquote comunali e novità regionali sulla prima “seconda casa” (massimo 0,70% dal 2025), pagabile anche dall’estero via bonifico se serve;
- se l’obiettivo è mettere a reddito l’immobile, pianificare prima: regime (breve o lungo), cedolare secca, ritenute e intermediario, CIN/BDSR e imposta di soggiorno, più il coordinamento con la dichiarazione nel Paese di residenza (ad esempio l’Austria) per evitare la doppia imposizione;
- impostare già oggi il percorso di uscita (rivendita), capendo quando scatta la plusvalenza imponibile e quali costi accessori ci saranno.